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Violazione/abuso legge 104
Nelle circostanze in cui un lavoratore che richiede l’utilizzo di permesso per assistere un soggetto portatore di handicap (legge 104/92), ma lo utilizza per finalità diverse è licenziabile per giusta causa.
Qualora vi sia il sospetto che un dipendente stia utilizzando impropriamente i permessi ai sensi della Legge 104/92 è possibile dare incarico a KII per effettuare le attività investigative necessarie per confermare ovvero smentire quanto sopra. La Suprema Corte (ex multis Cass. n. 15094 del 11/06/2018,n. 25287 del 24/08/2022) ha affermato in ordine alla portata della Legge n. 300 del 1970 artt. 2 e 3 i quali i quali delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3) che essi non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti, esterni (come nel caso di un'agenzia investigativa), ai quali ancorché è precluso il controllo che abbia oggetto l'adempimento e/o l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale è invece demandabile il controllo esterno, per accertare atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione.
E così, con specifico riferimento all’uso improprio dei permessi di cui si discorre, la Suprema Corte (ex multis Cassazione civile sez. VI 16/06/2021 n.17102) ha riaffermato il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della Legge n. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 17968 del 13/09/2016).
Per dare corso alle investigazioni la Committenza dovrà sottoscrivere un regolare mandato a seguito del quale potranno essere avviate le attività di monitoraggio e verifica. Al termine delle investigazioni, effettuate attraverso gli strumenti che si renderanno necessari attivabili su tutto il territorio Nazionale, nel pieno rispetto della Normativa vigente, sarà consegnato un dettagliato report investigativo che potrà eventualmente essere producibile in giudizio e che conterrà le risultanze dell’attività svolta.
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Falsa malattia ed assenteismo
Sul tema è intervenuta la Suprema Corte la quale recentemente ha riaffermato (Cassazione civile sez. lav., 17/06/2020, n.11697) che in tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell’art. 5 dello statuto dei lavoratori che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo la facoltà di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, all'esito di un'indagine demandata dal datore di lavoro a un'agenzia investigativa, risultava aver svolto con assiduità, durante il periodo di riposo per malattia, attività sportiva e ludica attestante l'intervenuta guarigione non comunicata al datore.
Ed ancora, Cassazione civile sezione lavoro 15/06/2020 n.11535 la quale ha concluso che dovesse essere confermata la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente allorché l'impresa datrice, ricorrendo ad un'agenzia investigativa, abbia accertato a carico del lavoratore lo svolgimento di attività incompatibile con lo stato di malattia addotto a giustificazione dell'assenza dal lavoro (nella specie, il lavoratore aveva presentato un certificato medico che prevedeva un rigido riposo, ma era stato colto a lavorare nei campi guidando un trattore e caricando e scaricando manualmente della legna).
Così come anche Cassazione civile sezione lavoro 18/04/2018 n. 9590: è legittima la sanzione del licenziamento irrogata nei confronti del dipendente in malattia scoperto ad effettuare lavori non compatibili con il suo stato di salute. A precisarlo è la Cassazione che si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore era stato licenziato per giusta causa in quanto, in malattia da tre mesi, era stato trovato da un'agenzia investigativa a svolgere attività non compatibili con lo stato dichiarato al datore di lavoro.
Al termine delle investigazioni, effettuate attraverso gli strumenti che si renderanno necessari attivabili su tutto il territorio Nazionale, nel pieno rispetto della Normativa vigente, sarà consegnato un dettagliato report investigativo che potrà eventualmente essere producibile in giudizio e che conterrà le risultanze dell’attività svolta.
Qualora il datore di lavoro sospettasse una falsa malattia, oltre a richiedere una visita medico fiscale alla ASL competente, può ricorrere ai servizi di KII attraverso i quali sarà possibile appurare, al di là di ogni dubbio, l’eventuale condotta scorretta del dipendente.
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Nel diritto del lavoro la malattia è intesa come un’alterazione della salute che provoca un assoluta o parziale incapacità di svolgere l’attività lavorativa tale da portare alla sospensione temporanea del rapporto durante la quale il lavoratore mantiene il diritto a conservare il posto di lavoro, al versamento dei contributi e ad un indennità ed è tenuto a non compromettere il suo percorso di guarigione ed essere reperibile, nelle fasce orarie predisposte, per le eventuali visite medico-fiscali.
Qualora venisse accertata in modo inconfutabile l’inesistenza della patologia è possibile licenziare il dipendente per giusta causa.
Violazione patto di non concorrenza
Art. 2125 codice civile (patto di non concorrenza) “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
L’assenza di tale patto obbliga il lavoratore che lascia l’azienda esclusivamente a non attuare atti di concorrenza sleale diffondendo notizie o informazioni anche negative sull’ex datore di lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia il sospetto che un proprio ex dipendente, vincolato da patto di non concorrenza, agisca in violazione dello stesso può dare incarico alla scrivente per accertare e documentare tale abuso.
Al termine delle investigazioni, effettuate attraverso gli strumenti che si renderanno necessari attivabili su tutto il territorio Nazionale, nel pieno rispetto della Normativa vigente, sarà consegnato un dettagliato report investigativo che potrà eventualmente essere producibile in giudizio e che conterrà le risultanze dell’attività svolta che consentiranno di agire nei confronti dell’ex dipendente per il risarcimento dei danni subiti dalla Committenza.
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Infedeltà aziendale
Da un punto di vista legale la normativa di riferimento è l’articolo 2105 del codice civile (obbligo di fedeltà): “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
In altre parole, la legge vieta al dipendente di assume comportamenti che possono essere considerati sleali e lesivi per l’azienda presso cui è impiegato. La prima parte dell’articolo vieta quindi di svolgere attività concorrenziali (non va confuso questo obbligo con quello di non concorrenza, che scatta solo al termine del rapporto di lavoro e deve essere concordato in forma scritta da entrambe le parti) mentre la seconda impone al dipendente di mantenere il riserbo rispetto ad informazioni sensibili, che spaziano dai flussi economici ai bilanci fino ai dati relativi ai fornitori ed alla clientela.
A conclusione dell’azione investigativa che potrà essere messa in campo volta al contrasto dell’infedeltà aziendale sarà fornito un report conclusivo nel quale sarà riportato quanto evinto nel corso delle indagini che potrà essere presentato come prova documentale in sede di giudizio oltre alla testimonianza che sarà resa dal personale operativo impiegato nonché dal titolare della Licenza investigativa in capo a KII.
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Art. 2105 codice civile (obbligo di fedeltà) “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Frodi assicurative
A seguito degli accertamenti che andremo ad effettuare, svolti attraverso tutti gli strumenti investigativi che si renderanno necessari, nel pieno rispetto della Normativa vigente, sviluppabili su tutto il territorio Nazionale, sarà fornito un dettagliato report investigativo, eventualmente producibile in giudizio, che conterrà tutte le informazioni necessarie per avviare un procedimento anche di natura legale.
KEY INVESTIGATION & INTELLIGENCE fornisce ad assicurazioni servizi investigativi mirati ad accertare eventuali frodi assicurative compiute a danno della Committenza.
Concorrenza sleale
Qualora si ritenga di trovarsi in uno degli scenari sopra descritti (utilizzo di nomi o segni distintivi che creano confusione con il nome ed i segni di un’altra azienda, imitazione della forma e dell’aspetto dei prodotti di un concorrente, attività che creano confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente, diffusione di notizie denigratorie e apprezzamenti sui prodotti di un concorrente o sulla sua attività tali, appropriazione di pregi specifici di prodotti della concorrenza, violazione dei principi della correttezza professionale che danneggiano l’azienda concorrente quali ad es. spionaggio industriale, boicottaggio, storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, ecc…) compiuti da parte di soci, collaboratori, dirigenti o amministratori, nuove attività svolte in concorrenza i cui reali titolari si celano dietro fiduciarie italiane o estere, azioni a tutela del marchio o brevetto, sottrazione di manodopera, ecc… potrà essere affidato un incarico a KII per accertare e documentare tali abusi.
A seguito degli accertamenti che andremo ad effettuare, svolti attraverso tutti gli strumenti investigativi che si renderanno necessari, nel pieno rispetto della Normativa vigente, sviluppabili su tutto il territorio Nazionale, sarà fornito un dettagliato report investigativo, eventualmente producibile in giudizio, che conterrà tutte le informazioni necessarie per avviare un procedimento anche di natura legale.
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Art. 2598 del codice civile (atti di concorrenza sleale) “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento è una delle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato che si realizza mediante recesso unilaterale del datore di lavoro. Al di fuori delle residue ipotesi di libera recedibilità, il licenziamento deve trovare fondamento in un motivo socialmente giustificato. Esso deve derivare dalla condotta del lavoratore (c.d. licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) oppure da ragioni legate all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro (c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Il campo di intervento di KII si appunta a supporto dei licenziamenti connessi alla condotta del lavoratore. In tale area sono compresi tutti i licenziamenti riferibili ad una mancanza/condotta del dipendente. In questo caso, prima di comunicare il licenziamento in forma scritta, il datore di lavoro è tenuto a seguire l’iter procedurale previsto per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari ed il datore di lavoro ha sempre l’onere di provare l’esistenza del motivo sul quale il recesso si fonda. I principali casi trattati da KII che hanno portato ad azioni di licenziamento per giusta causa riguardano situazioni di:
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• falsa malattia e/o infortunio
• furto di beni aziendali
• utilizzo scorretto dei permessi di lavoro retribuiti (Legge 104/1992)
• timbrature inizio e fine lavoro irregolari
• verifica mantenimento requisiti durante cassa integrazione
• condotta extra-lavorativa penalmente rilevante da parte del lavoratore
Qualora il datore di lavoro sospetti una condotta scorretta da parte di un proprio dipendente ha la facoltà di rivolgersi alla nostra agenzia investigativa KII per compiere le verifiche necessarie a confermare o smentire tale ipotesi. A seguito degli accertamenti che andremo ad effettuare, svolti attraverso tutti gli strumenti investigativi che si renderanno necessari, nel pieno rispetto della Normativa vigente, sviluppabili su tutto il territorio Nazionale, sarà fornito un dettagliato report investigativo, eventualmente producibile in giudizio, che conterrà tutte le informazioni necessarie per avviare un procedimento di licenziamento per giusta causa.
Tutela marchi e brevetti
Gli articoli 473 e 474 del Codice Penale stabiliscono che, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Operando su tutto il territorio nazionale siamo in grado di introdurre gli strumenti investigativi necessari ad individuare soggetti od organizzazioni che illegalmente utilizzano marchi registrati o riproducono beni tutelati da brevetto.
A seguito degli accertamenti che andremo ad effettuare, svolti attraverso tutti gli strumenti investigativi che si renderanno necessari, nel pieno rispetto della Normativa vigente, sviluppabili su tutto il territorio Nazionale, sarà fornito un dettagliato report investigativo, eventualmente producibile in giudizio, che conterrà tutte le informazioni necessarie per avviare un procedimento anche di natura legale.
Contraffazione marchi e prodotti
Il marchio permette di distinguere i prodotti/servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli delle altre aziende. Secondo l’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni rappresentabili graficamente.
A seguito degli accertamenti che andremo ad effettuare, svolti attraverso tutti gli strumenti investigativi che si renderanno necessari, nel pieno rispetto della Normativa vigente, sviluppabili su tutto il territorio Nazionale, sarà fornito un dettagliato report investigativo, eventualmente producibile in giudizio, che conterrà tutte le informazioni necessarie per avviare un procedimento anche di natura legale.
Qualora l’imprenditore nutra il sospetto che vi siano soggetti e/o organizzazioni che illegalmente utilizzano marchi registrati o riproducono beni tutelati da brevetto potrà dare incarico a KII per attivare un’investigazione finalizzata ad accertare tali sospetti ovvero ad escluderli.
Recupero crediti
L’attività di accertamento effettuata da KII garantisce un efficace intervento in situazioni complesse al fine di individuare il patrimonio aggredibile di un creditore.
Sono disponibili diversi profili d’offerta che saranno personalizzati in funzione delle singole esigenze partendo da accertamenti “base” fino ad arrivare a sviluppare analisi più complesse ed approfondite.
Due deligence investigativa
Si rivolgono a KII aziende che hanno necessità di attivare tali servizi, sia in ambito Italia che all’estero, principalmente nei seguenti casi:
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• fusioni ed acquisizioni
• joint venture
• outsourcing
• franchising
• licensing
• ristrutturazioni aziendali
• certificazione di agenti commerciali su territorio estero
• altre operazioni economico finanziarie